(massima n. 1)
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui ai primi due commi dell'art. 388 c.p., tutelando l'autorità della decisione giudiziaria in sé per sé - e quindi soltanto per necessaria conseguenza anche l'azione esecutiva che da essa deriva - non presuppone che l'interessato abbia promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo solo sufficiente che egli abbia richiesto, anche in modo informale, di adempiere. Tale principio, di validità generale, trova applicazione particolarmente in relazione alla fattispecie prevista dal primo capoverso, concernente decisioni giudiziali immediatamente esecutive e di carattere anche interinali, di cui l'attuazione deve avvenire senza ritardo, al fine di non frustrare le esigenze che la ispirano e che mirano ad assicurare un adempimento immediato del provvedimento giudiziale, non dilazionato nemmeno dallo svolgimento dell'esecuzione forzata.