(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente taluna delle materie indicate nella norma incriminatrice), č configurabile, nel caso di provvedimento consistente nell'imposizione di un obbligo di non fare, per il solo fatto della mancata osservanza di detto obbligo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato de quo in un caso di mancata osservanza, da parte dell'imputato, legale rappresentante di una emittente radiofonica, dell'obbligo impostogli in via cautelare di «spostare» di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, trattandosi, ad avviso della stessa Corte, di un obbligo di non fare, cioč, in concreto, di non interferire nelle frequenze di un'altra emittente).