(massima n. 1)
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, c.p., č a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si č gią realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di «ingiunzione di ottemperanza» e di «inottemperanza» perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilitą del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontą del debitore).