(massima n. 1)
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p., il reato si consuma nel momento in cui l'agente elude sia attraverso una condotta commissiva, compiendo atti vietati, sia attraverso una condotta omissiva, astenendosi dal porre in essere i comportamenti impostigli l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi criminosa dalla condotta dell'imputato il quale, condannato a ripristinare una servitł di passaggio, non si era adoperato per l'abbattimento di un muro insistente sul suo fondo).