(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), č necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneitā di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia).