(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, č sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.