(massima n. 1)
La violenza e la minaccia considerata nel primo cpv. dell'art. 385 c.p. sono quelle di cui alle previsioni generiche degli artt. 581 e 612 c.p. e, pertanto, non giungono ad integrare una condotta specifica, diversa e più grave, come quella estrinsecantesi nella privazione dell'altrui libertà personale. È quindi da escludere che il reato di sequestro di persona possa ritenersi assorbito, in funzione di aggravante, nella complessa figura del rito circostanziato previsto nel comma secondo dell'art. 385 c.p.