(massima n. 1)
La condotta di chi, essendo agli arresti domiciliari, si allontani dal domicilio assegnatogli, è equiparabile all'evasione solo quoad poenam, cosicché non è applicabile l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385. Il terzo comma di questo articolo, infatti, richiama soltanto i due precedenti commi e non anche il quarto, che prevede la diminuente della costituzione in carcere prima della condanna.