(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'imputato si allontani arbitrariamente dal luogo ove egli è tenuto a rimanere, perché sottoposto agli arresti domiciliari, l'attenuante del ravvedimento attuoso può essere applicata solo se, prima della condanna, egli si costituisca in carcere o tenga un comportamento a questo assimilabile, quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo nel luogo assegnatogli per la detenzione. Non è sufficiente, invero, per l'applicazione dell'attenuante in questione, atteso il tenore dell'art. 385, ultimo comma, c.p., il semplice rientro nel luogo di arresto, dovendo l'evaso far constatare all'autorità la sua volontà di interrompere lo stato di latitanza. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale era rientrato in maniera furtiva nel luogo ove trovavasi in stato di arresto).