(massima n. 1)
All'imputato agli arresti domiciliari con modalitā esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo necessario ad adempiere la finalitā per cui l'allontanamento č stato autorizzato, non č applicabile analogicamente l'art. 30, terzo comma, della legge n. 354 del 1975 che, per il condannato con sentenza definitiva, titolare di un permesso, rende operante la disposizione dell'art. 385 c.p. nel caso non rientri in istituto e solo se l'assenza si protragga oltre le dodici ore. (La Corte ha al riguardo osservato che tale diversitā č giustificata dal fatto che, mentre il condannato in permesso fruisce solo episodicamente del beneficio, l'imputato agli arresti domiciliari lo utilizza sistematicamente, come modalitā esecutiva della misura stessa; cosicchč č sufficiente che il ritardo si protragga in modo apprezzabile perchč resti integrato il delitto di evasione).