(massima n. 1)
L'autorizzazione data a chi si trovi costretto agli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo ove č tenuto a rimanere per recarsi al lavoro, fissa il limite invalicabile entro il quale la condotta stessa non č punibile. Ne consegue che l'imputato, nell'ipotesi in cui violi l'autorizzazione stessa e si rechi in localitā diversa dal luogo di lavoro indicato, pone in essere un comportamento che, eccedendo dal permesso accordatogli, rientra nella previsione dell'art. 385 c.p.