(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 385 c.p. si consuma con il semplice volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente dall'asserita intenzione di farvi ritorno. (Nella specie, peraltro, l'intenzione di rientrare nel luogo ove l'imputato era detenuto venne manifestata solo al momento dell'arresto).