(massima n. 1)
Qualora il provvedimento di arresti domiciliari faccia generico riferimento, quale luogo in cui deve essere osservato, ad un campo nomadi, può sorgere da parte del destinatario la possibilità di equivoco circa l'ambito applicativo con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato allorché l'interessato, pur non venendo rintracciato nella propria roulotte o nelle immediate vicinanze, sia tuttavia rimasto all'interno del campo. (Nell'affermare il principio anzidetto la Corte ha ribadito che negli arresti domiciliari è preso in considerazione il luogo di privata dimora, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione, ritenendo tuttavia che l'imprecisione della formula usata poteva giustificare l'errore interpretativo specie da parte di un soggetto di cultura e di lingua diversa).