(massima n. 1)
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei conti i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di Corte d'appello, al di lā della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, cosė come in Palermo deve ritenersi essa debba essere eseguita a norma dell'art. 1182, ultimo comma, c.c., perché, riguardando una somma di denaro non determinata, č esigibile al domicilio del debitore).