(massima n. 1)
In caso di evasione cosiddetta impropria, la condotta tipica č individuata nell'allontanamento dal luogo in cui si ha l'obbligo di rimanere. Per abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti, deve intendersi soltanto il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (quali cortili, giardini, terrazze, aree condominiali in genere) che non sia parte integrante o pertinenza esclusiva dell'abitazione medesima. Ogni allontanamento abusivo ancorché limitato nello spazio e nel tempo integra il reato. Per l'integrazione del reato non č richiesto un allontanamento definitivo o la mancanza dell'animus revertendi. (Mass. redaz.).