(massima n. 1)
Poiché il minorenne obbligato alla permanenza in casa ovvero collocato in comunitą viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto viene considerato libero, anche se sottoposto all'osservanza di obblighi e di prescrizioni, si deve escludere, in base al principio di legalitą formale di cui all'art. 1 c.p., che a suo carico, qualora si allontani ingiustificatamente dall'abitazione o dalla comunitą, possa ipotizzarsi il reato di evasione previsto dall'art. 385, terzo comma, c.p., il cui campo di applicazione deve intendersi ristretto ai soli maggiorenni detenuti agli arresti domiciliari.