(massima n. 1)
Nel delitto di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della tutela penale č il rispetto dovuto all'autoritā delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo che va rigorosamente provato mediante la produzione a opera del pubblico ministero o l'acquisizione da parte del giudice del relativo titolo, ove l'esistenza dello stesso sia contestata. (La Corte ha precisato che non č prova idonea a dimostrare il legittimo stato di arresto o di detenzione dell'evaso la mera deposizione degli agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo, i quali non possono essere chiamati a deporre sull'esistenza e sul contenuto del titolo custodiale e sulle eventuali vicende successive alla sua emissione).