(massima n. 1)
Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall'art. 384 c.p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto. (Fattispecie di rigetto di ricorso proposto da imputato di favoreggiamento personale il quale aveva invocato la non punibilità poiché temeva una vendetta, nell'eventualità di una dichiarazione veritiera, per l'appartenenza del suo feritore alla criminalità organizzata).