(massima n. 1)
La responsabilitā dei liquidatori di societā di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo D.L.vo) ha natura di responsabilitā aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non č pecuniaria, bensė di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensė il comma quarto, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore.