(massima n. 1)
È scriminata, ai sensi dell'art. 384 c.p., la condotta di colui che rende falsa testimonianza per non confessare di avere erogato prestiti a tassi usurari, pur se già processato e assolto da tale imputazione, perché tale condotta, indipendentemente da ogni altra possibile conseguenza, è ispirata alla necessità di evitare il grave e inevitabile nocumento all'onore derivante dalla confessione di aver commesso il reato di usura.