(massima n. 2)
Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, č individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi.