(massima n. 1)
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui lente abbia in precedenza effettuato i pagamenti a mezzo vaglia cambiario, giacché in tale comportamento può essere soltanto ravvisata un'agevolazione per il creditore, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale, trattandosi di forme agevolative introdotte a favore dei creditori dell'ente pubblico per attenuare il disagio loro derivante dalla natura querable del credito. Ne deriva che il ritardo di pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219 cit. comma primo. (Nella specie era stato escluso che la distinta contabile presentata dal farmacista alla Usl ai sensi dell'Accordo nazionale vacanze la disciplina dei rapporti per l'assistenza farmaceutica, fosse idonea a determinare la costituzione in mora ex re della P.A.).