(massima n. 1)
La semplice rivelazione del segreto istruttorio da parte del difensore non č sufficiente ad integrare gli estremi del favoreggiamento personale, occorrendo che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare la dolosa intenzione del professionista di aiutare l'assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.