(massima n. 1)
Non vi č alcun ostacolo (ed in particolare non č applicabile in tale ipotesi l'art. 514 c.p.p. in tema di letture vietate), alla possibilitā di leggere ed utilizzare nel dibattimento le dichiarazioni di chi, esaminato dalla polizia giudiziaria come persona in grado di riferire circostanze utili sull'indagine in corso, abbia, con mendaci affermazioni, aiutato taluno a sottrarsi alle investigazioni e quindi commesso il reato di favoreggiamento; tali dichiarazioni, infatti, devono considerarsi come rientranti nella previsione di cui all'art. 431, lettera f), c.p.p. ed essere pertanto allegate al fascicolo del dibattimento.