(massima n. 1)
Non č configurabile il reato di favoreggiamento personale a carico del difensore il quale, avendo acquisito in modo lecito notizie interessanti la posizione processuale del proprio assistito, gliele riveli, prospettandogli nel contempo il pericolo che sulla base di esse possa essere adottata, nei di lui confronti, una misura coercitiva. Una tale condotta, infatti, a differenza di quella che fosse caratterizzata dall'originaria illegalitā dell'apprensione delle medesime notizie, non realizza una forma di solidarietā anomala fra difensore e assistito, ma rientra nel legittimo esercizio del mandato fiduciario al quale il difensore deve doverosamente adempiere, pur nell'osservanza, al pari di chiunque altro, della legge penale.