(massima n. 1)
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazione sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva escluso il danno all'onore, per essere l'imputato già gravato di un precedente specifico, il danno alla libertà, per non essere stata fornita alcuna allegazione specifica circa il pericolo di una grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.p.r. n. 309 del 1990).