(massima n. 1)
Il delitto di concorso nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e quello di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l'attività dell'associazione stessa, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, sono ontologicamente incompatibili sia per l'espressa riserva contenuta nell'art. 378 c.p. («fuori dei casi di concorso»), che rende il delitto di favoreggiamento non contestabile a chi è responsabile del (presupposto) reato associativo, sia perché l'attività prevista dalla indicata aggravante coincide con l'attività del concorrente diretta ad avvantaggiare l'associazione. Di conseguenza, quando la contestazione concerne l'aiuto prestato al partecipe all'associazione di stampo mafioso e in capo all'agente non sia riscontrabile una qualsiasi altra forma di collegamento con l'associazione, non è consentito ipotizzare (anche) il concorso nel reato associativo ma dovrà essere contestato il solo delitto di favoreggiamento. (Fattispecie relativa a reati commessi da pubblici ufficiali: secondo la Cassazione, se viene ipotizzato un solo episodio di favoreggiamento deve contestarsi il solo reato di favoreggiamento aggravato; viceversa, sarà configurabile quanto meno il concorso in reato associativo, in esso assorbito quello di favoreggiamento aggravato).