(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 7 comma primo del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (secondo cui per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitā di associazione di stampo mafioso, la pena č aumentata da un terzo alla metā) č pienamente compatibile con quella sancita in tema di favoreggiamento personale dall'art. 378 comma secondo c.p., consistente nella riferibilitā del favoreggiamento al commesso delitto ex art. 416 bis c.p. Le suddette circostanze invero richiedono diversitā di condotta e sono dirette ad operare su distinti ambiti di complementarietā e non di reciproca esclusione.