(massima n. 1)
In materia di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente della importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203 dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso.