(massima n. 1)
L'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad un'associazione mafiosa, essendo all'uopo necessario che sia accertato la oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consorteria mafiosa. Non basta, quindi, il solo fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio criminoso (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 c.p.), ma occorre un quid pluris, e cioč che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l'attivitą posta in essere dal detto sodalizio.