(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, c.p. ha natura oggettiva, poiché attiene alla maggiore entitą del danno subito dall'amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell'interesse alla repressione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravitą; conseguentemente, essa sussiste per il solo fatto che il soggetto « favorito» abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso, non occorrendo la prova che l'attivitą di favoreggiamento sia diretta ad agevolare l'attivitą del sodalizio. (La S.C. ha anche evidenziato la differenza sussistente con la circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma primo, u.p., L. n. 203 del 1991, che ha natura soggettiva, fondandola sulla maggiore pericolositą sociale dimostrata dall'agente attraverso l'intento di perseguire il vantaggio dell'associazione mafiosa, che necessita, pertanto, di specifica prova).