(massima n. 1)
La figura criminosa dell'assistenza agli associati è delimitata dalla riserva contenuta nell'art. 418 c.p., nel senso che l'assistenza non deve essere tale da costituire concorso nell'associazione per delinquere, né deve essere tale da integrare un'ipotesi di favoreggiamento personale, e cioè d'aiuto prestato dopo l'esaurimento dell'attività criminosa dell'associazione. Realizzatesi queste condizioni, l'aiuto ai singoli membri dell'associazione, per escludere il delitto di cui all'art. 416 c.p. e concretare il reato di cui all'art. 418 c.p., deve consistere nel dare rifugio oppure nel fornire vitto.