(massima n. 1)
La materialitā della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si č impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontā di far parte dell'organizzazione condividendone la finalitā; mentre il delitto di favoreggiamento personale č caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontā di aiutare taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell'autoritā o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, di questa non facendo parte.