(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 378 c.p. — favoreggiamento personale — ha come presupposto la commissione (senza compartecipazione) di altro reato per il cui accertamento siano in corso indagini; e, quindi, favoreggiato può essere solo colui che è indagato o imputato del medesimo. Una generica condotta di favoreggiamento per la sottrazione all'esecuzione di una pena inflitta per un reato definitivamente accertato, concretizza invece gli estremi del delitto di procurata inosservanza di pena previsto e punito dall'art. 390 c.p.