(massima n. 1)
Commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ha diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente viene ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991.