(massima n. 1)
La speciale causa di non punibilitā prevista dal terzo comma, lett. b) dell'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304 (non punibilitā per la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 307, 378 e 379 c.p. nei confronti di persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 304, 305 e 306 c.p., se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso) si applica soltanto se la persona favorita abbia posto in essere uno dei delitti normativamente indicati. L'elencazione č tassativa e non si estende ad ipotesi simili (nella specie omicidio volontario).