(massima n. 1)
La causa di non punibilitą prevista dall'art. 384 c.p., in relazione all'art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessitą, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento. Peraltro, l'esimente in parola va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo.