(massima n. 1)
Il tentativo di favoreggiamento personale č ammissibile ogni volta che il mezzo adoperato sia in sé idoneo a concretizzare l'aiuto diretto ad eludere le investigazioni, ma tale aiuto non si realizza per cause indipendenti dalla volontā del soggetto attivo. Nella specie, il difensore di un imputato di tentata estorsione aveva proposto al teste - persona offesa di tale reato - di attenuare le sue dichiarazioni accusatorie, ricevendo un immediato e reciso rifiuto a modificare in qualunque senso dette dichiarazioni.