(massima n. 1)
Perché si realizzi il reato di favoreggiamento personale occorre che la condotta di aiuto sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità: ciò comporta che la stessa debba pervenire alla percezione ed entrare nella sfera dell'organo investigativo; qualora ciò non si verifichi si avrà un delitto tentato e non consumato di favoreggiamento. (Fattispecie nella quale un avvocato ebbe ad esercitare pressione su un indagato, di cui non era difensore, affinché tacesse in determinati rapporti con soggetti a cui detto avvocato era professionalmente legato; affermando il principio di cui sopra e rilevando che le pressioni in questione non avevano sortito effetto in quanto l'indagato contattato aveva in realtà riferito sui citati rapporti, la Cassazione ha ritenuto che la condotta ausiliatrice avesse integrato solo un reato tentato di favoreggiamento).