(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non č necessario il dolo specifico, ma č sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontā cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autoritā; occorre, cioč, che l'agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche.