(massima n. 1)
Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attivitą delittuosa, dovendosi escludere la configurabilitą del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un posterius rispetto alla commissione del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione).