(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dei reati di favoreggiamento personale e reale (artt. 378 e 379 c.p.) occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta tenuta da un imprenditore il quale, pur avendo assunto, secondo l'accusa, un ruolo di cerniera tra la criminalitą organizzata locale e le imprese disposte a venire a patti con la medesima, aveva tuttavia agito essenzialmente al fine di assicurare la tranquillitą delle imprese che a lui facevano capo).