(massima n. 1)
Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del terzo comma dell'art. 1182 c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la conseguente configurabilitą del forum solutionis ai termini dell'art. 20 c.p.c.) rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico. In tale ultimo caso trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.