(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di favoreggiamento personale non č necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneitā della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata).