(massima n. 1)
Il delitto di favoreggiamento personale può manifestarsi in qualsiasi modo, positivo o negativo, purché idoneo a raggiungere lo scopo e cioè abbia la potenzialità di deviare in maniera apprezzabile le indagini, sì da metterle su una falsa direzione oppure da costringere ad impiegare un maggior impegno nel loro svolgimento; né si richiede, per la sua configurabilità, che la giustizia sia effettivamente fuorviata né che l'intento di far eludere le indagini sia effettivamente realizzato, in quanto trattasi di reato di pericolo per cui è sufficiente il dolo generico. Ne consegue che risponde di esso colui il quale abbia tentato di far scomparire le prove di un avvenuto ferimento.