(massima n. 1)
Per la configurabilitą del delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuto» usato dal legislatore č comprensivo di qualsiasi condotta finalizzata, sotto il profilo soggettivo, ad eludere le investigazioni dell'autoritą. In tale concetto rientra certamente anche quella condotta che interferisce sullo svolgimento dell'attivitą di polizia giudiziaria rendendo pił difficoltose ed impegnative le investigazioni relative al commesso reato ledendo in tal modo l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 378 c.p.