(massima n. 1)
Per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato di cui all'art. 378 c.p. anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.