(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato di cui all'art. 378 c.p. anche quando l'autoritą sia a conoscenza della veritą dei fatti ed abbia gią conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.