(massima n. 1)
La previsione dell'art. 378 c.p. comprende ogni atteggiamento, anche negativo, idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esimato dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lui noti. Né il delitto è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente. La ricerca della verità in ordine all'accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 378 c.p., inoltre, non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, giacché il reato è ipotizzabile anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato alla polizia giudiziaria, contrariamente al vero, di non aver visto da oltre quattro mesi l'autore di un omicidio).