(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di favoreggiamento personale, č sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autoritā, mentre non č necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta del comportamento dell'agente sull'esito delle indagini. Ne consegue che il delitto č configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, né il delitto č escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni giā in possesso dell'autoritā inquirente, dal momento che la ricerca della veritā esige una pluralitā di elementi, il cui apporto non puō essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la configurabilitā del reato nell'ipotesi in cui il detenuto, curato per le lesioni riportate a causa di aggressione subita da parte di altri detenuti, fornisce sull'accaduto una versione falsa per aiutare i suoi aggressori).