(massima n. 1)
Non č configurabile il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) allorché sia accertata l'insussistenza obiettiva del reato presupposto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi del reato di cui all'art. 378 c.p. in quanto l'imputato favorito era stato assolto dall'imputazione di appropriazione indebita per insussistenza del fatto).